sabato 14 febbraio 2026

ANCORA ATES: MA É SOMMA URGENZA???!!

Oggi scrivo questo post relativo all’intervento di ripristino della stazione di pompaggio a servizio della Cascina Casale in via Trieste, perché occorre svolgere alcune considerazioni.

L’amministrazione ha qualificato l’intervento come procedura di “somma urgenza”, richiamando l’art. 140 del Decreto Legislativo 36/2023

Va bene. 

Tale disposizione consente, in presenza di un pericolo imminente per persone o cose, di disporre l’immediata esecuzione dei lavori, anche in deroga alle ordinarie procedure di affidamento, con successiva regolarizzazione amministrativa e contabile.


La ratio dell’istituto è chiara: tutelare prioritariamente la sicurezza pubblica, consentendo all’ente di intervenire senza indugio e di formalizzare successivamente gli atti necessari. 

La giurisprudenza e la prassi contabile hanno sempre sottolineato che la somma urgenza si giustifica esclusivamente in presenza di circostanze imprevedibili e di un pericolo concreto e attuale, tale da non consentire il differimento dell’intervento.


Nel caso in esame, l’evento risale ai primi giorni di novembre 2025, con relazione tecnica datata 7 novembre 2025 e protocollata il 10 novembre. 

Tuttavia, l’affidamento formale risulta intervenuto tra fine gennaio e metà febbraio 2026. 

Troppo!!!! 

E nascono i dubbi.

Una scansione temporale di circa tre mesi impone una riflessione sulla effettiva sussistenza del requisito dell’immediatezza, elemento essenziale per la legittima applicazione dell’art. 140.


Se il pericolo era tale da giustificare la somma urgenza, l’intervento principale avrebbe dovuto seguire una dinamica coerente con tale qualificazione; diversamente, si rischia di configurare un utilizzo improprio dell’istituto, che è per sua natura eccezionale e derogatorio rispetto ai principi ordinari di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.


Ulteriore profilo meritevole di attenzione riguarda l’affidamento all’operatore economico Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l., società partecipata dall’ente. 

Ho già evidenziato la questione in altri Comuni.

Il ricorso a società partecipate non è di per sé illegittimo; tuttavia, esso deve essere coerente con i presupposti normativi che regolano sia gli affidamenti diretti sia il modello dell’in house providing.


Il Decreto Legislativo 36/2023, in continuità con il precedente impianto normativo, tutela come principio generale quello della concorrenza e dell’evidenza pubblica. 

L’affidamento diretto rappresenta una deroga, ammessa solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge. 

Parimenti, l’affidamento a una società partecipata è legittimo esclusivamente ove ricorrano i presupposti dell’in house, tra cui il controllo analogo e la prevalenza dell’attività svolta in favore dell’ente socio.


Un ricorso sistematico e reiterato alla società partecipata per interventi che potrebbero essere oggetto di confronto concorrenziale rischia di alterare il principio di gara, che costituisce presidio fondamentale di economicità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 della Costituzione.

Ad esempio, in un altro Comune sono stati affidati - ad ATES e senza gara - i lavori di realizzazione di una nuova mensa.

Qualcosa di assolutamente incoerente rispetto alla mission della Partecipata. 


Non bisogna trascurare la coerenza tra l’oggetto sociale e l’attività ordinariamente svolta dalla partecipata – prevalentemente connessa a servizi energetici e illuminazione pubblica – e l’intervento specialistico relativo a un gruppo di pressurizzazione antincendio. 

La scelta dell’operatore, pur formalmente motivata, dovrebbe essere supportata da un’istruttoria particolarmente rigorosa, proprio in ragione del carattere derogatorio della procedura adottata.


In conclusione, l’amministrazione è chiamata a esercitare la massima cautela nell’utilizzo degli strumenti emergenziali e nell’affidamento a soggetti partecipati, affinché tali scelte risultino pienamente coerenti con il quadro normativo e con i principi di concorrenza, trasparenza e buon andamento. 


L’eccezione non può trasformarsi in prassi ordinaria; diversamente, si rischia di indebolire le garanzie poste a tutela dell’interesse pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive.

AM 

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Consigliere Comunale "Uniti per Cassina"

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