Informo che dalle ore 10,00 del 01/10/2020 sarà possibile presentare la richiesta per il riconoscimento dei benefici normativi per il volontariato, previsti dall'articolo 40 del Codice della Protezione Civile (d.lgs n. 1 del 2018) per il rimborso delle spese sostenute durante le attivazioni autorizzate
Stessa cosa per i datori di lavoro di quei soggetti che abbiano svolto attività di Protezione Civile
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 18 maggio, aggiorna le disposizioni per le richieste di riconoscimento dei benefici normativi per il volontariato, previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice della Protezione Civile (d.lgs n. 1 del 2018): il rimborso ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi o liberi professionisti della giornata lavorativa in caso di impiego del volontario e il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute e ritenute ammissibili durante il servizio autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile o dalla Regione.
È stato predisposto un Allegato tecnico, con specifici modelli, che costituisce parte integrante della Direttiva e che dettaglia le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso dei datori di lavoro pubblici o privati dei volontari e dei volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti impegnati nelle attività di protezione civile.
Sempre nell'Allegato tecnico sono specificate le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso da parte delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile per le spese autorizzate durante le loro attività.
Le Tipologie delle spese ammissibili a rimborso sono dettagliatamente elencate e specificate nell'Allegato Tecnico (paragrafi 4.1 e 4.2).
La principale novità introdotta è la previsione, ai sensi dell'articolo 39 del Codice di protezione civile, del riconoscimento del rimborso ai datori dei volontari con le modalità del credito d'imposta così come previsto dall'articolo 38 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge n. 229 del 2016.
Per velocizzare le procedure connesse all'impiego del volontariato di protezione civile, i datori di lavoro pubblici o privati dei volontari possono scegliere se usufruire del rimborso mediante pagamento della somma che gli spetta, o beneficiare del rimborso con le modalità del credito d'imposta.
Con la Circolare del Capo Dipartimento del 25 gennaio 2019, il Dipartimento ha fornito le disposizioni necessarie affinché i datori di lavoro possano accedere a questa richiesta di rimborso.
EVENTI DI RILEVANTE IMPATTO LOCALE
L'attivazione del volontariato di protezione civile ad opera delle Autorità competenti ed il riconoscimento dei benefici previsti dagli art. 39 e 40 del d.lgs. n. 1 del 2018, in caso di eventi di tipo non emergenziale, ma che possono avere un rilevante impatto su un territorio in termini di affollamento, traffico veicolare e sicurezza della popolazione, può avvenire a precise condizioni:
- che il comune che attiva i volontari sia dotato di un piano di emergenza comunale valido ai sensi della Legge n. 100 del 2012;
- che nel piano di emergenza sia previsto uno scenario relativo al tipo di evento per cui vengono attivati i volontari;
- che sia descritta la modalità di attivazione della struttura comunale di protezione civile (COC, UCL), con la relativa catena di comando;
- che sia precisato il ruolo del volontariato nell'ambito della gestione dell'evento;
- in caso di eventi con finalità di lucro, che l'organizzatore dell'evento partecipi alle spese per l'attivazione del volontariato (es. garantendo il vitto o le spese di carburante).
Naturalmente, le attività svolte dai volontari di protezione civile dovranno rimanere nell'ambito del ruolo previsto di supporto alle strutture operative e di assistenza alla popolazione e regolamentate dalla circolare del DPC del 6 agosto 2018 e dal decreto n. 10099 del 2018.
In presenza delle condizioni elencate, l'Autorità comunale di protezione civile può chiedere, preventivamente allo svolgimento dell'evento e tramite la provincia di riferimento, l'attivazione del volontariato e la concessione dei benefici previsti.
RICERCA DISPERSI
In merito all'attività di ricerca dispersi, al di fuori delle emergenze e dalla ricerca dispersi in ambiente montano, ipogeo o marino, già regolate da norme specifiche, il decreto n. 10099 del 2018 consente l'impiego dei volontari di protezione civile a supporto delle Autorità preposte alla ricerca, alle seguenti condizioni:
- che la richiesta di supporto sia avanzata da un'Autorità competente (Comune, Provincia, Prefettura, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco), che si assumerà la responsabilità del coordinamento delle attività, della ricognizione della presenza dei volontari sul campo, del rilascio dell'attestazione di presenza per l'eventuale riconoscimento dei benefici previsti;
- che la richiesta sia effettuata prima dell'impiego dei volontari, i quali dovranno essere individuati ed attivati dalla struttura locale, provinciale o regionale di protezione civile;
- in caso di richiesta di riconoscimento dei benefici previsti, che la richiesta stessa pervenga alla Regione, tramite la provincia di riferimento, prima dell'impiego dei volontari;
- che la richiesta, qualora effettuata per le vie brevi per motivi di urgenza, sia formalizzata entro le 24 ore lavorative successive con una comunicazione scritta da parte dell'Autorità richiedente.
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