Alcuni di voi, pochi a dir la verità, mi chiedono informazioni rispetto gli effetti del decreto "Cura Italia" per le PMI
La questione non è semplice e soprattutto non ho ancora scritto sull'argomento perchè come anticipato nei precedenti, il decreto è uno dei 6 che il Parlamento deve convertire in legge.
Provo a raccontare alcuni aspetti del Decreto e alla fine concluderò con riflessioni.
Premesso che la partita da giocare è in Europa e che tutti questi politici che vanno in Tv chiedendo più soldi per tutti, imprese, lavoratori, agricoltura, scuole, taglio tasse, più ospedali, più spesa pubblica SONO semplicemente penosi...PROVERò PERLOMENO A SOTTOLINEARE QUALCHE CORRETTIVO
Premesso che la partita da giocare è in Europa e che tutti questi politici che vanno in Tv chiedendo più soldi per tutti, imprese, lavoratori, agricoltura, scuole, taglio tasse, più ospedali, più spesa pubblica SONO semplicemente penosi...PROVERò PERLOMENO A SOTTOLINEARE QUALCHE CORRETTIVO
In queste situazioni (anzi, anche in quelle meno urgenti e drammatiche) i Governi tendono ad aggirare ingorghi attraverso maxi accorpamenti.
Ad ogni modo, il "Cura Italia" necessita di almeno 25 provvedimenti "attuativi" (quasi tutti governativi) e al momento ne ho visti solo 7.
Quindi a breve, avremo il quadro completo.
Il Decreto “Cura Italia” ha previsto misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.
Se n’è parlato molto, perchè è chiaro che quando si parla di banche l'argomento è spinoso e il Governo deve trovare accordi le rappresentanze.
Purtroppo, anche questa volta, gli esiti non sono stati ottimali e soprattutto li ho trovati ambigui
Ho provato a comprendere - in queste ore - l’effettiva utilità per le imprese e ho rilevato due aspetti positivi sul quali si muovono le iniziative.
Gli assi sui quali si muove il decreto - in tema di PMI - sono garanzia e moratorie.
Il profilo della garanzia è disciplinato dall’art. 49: si prevedono alcune deroghe - limitate ai nove mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto (quindi il 17 marzo 2020) – alle vigenti disposizioni del Fondo di Garanzia.
In altre parole si estendono i benefici del Fondo al fine di agevolare l’accesso al credito dei soggetti beneficiari (imprese e privati).
In soldoni, con parole semplci, l’art. 49 incide positivamente sulla concessione di nuova liquidità:
Questo aspetto lo troviamo infatti, nella prima disposizione che prevede che accedono alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l‘erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
Tale disposizione incentiva l’erogazione di ulteriore credito da parte delle banche, alle imprese nell’ambito delle operazioni di rinegoziazione di debito preesistente, che potrà godere della garanzia del Fondo ove raggiunga la soglia di almeno il 10% del debito residuo.
Non è la mia materia, ma facendo un esempio concreto, se l’operazione di rinegoziazione concerne un debito residuo pari ad euro 50.000,00, tale rinegoziazione sarà coperta dalla garanzia del Fondo ove la banca abbia erogato almeno nuova liquidità pari al 10% del debito residuo ristrutturato che nel nostro esempio dovrà essere almeno pari ad euro 5.000,00.
Altra disposizione interessante, prevede che per le operazioni per le quali anche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza.
Ripeto, non è mia materia, ma quello che ho capito è che non tutte le imprese possono accedervi, infatti, oltre alle esclusioni già previste all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2017, l’accesso alla garanzia del Fondo è subordinato alla valutazione del merito di credito delle imprese.
Ci sono alcuni parametri (probabilità di inadempimento, modello di valutazione) sui quali non ho competenze, ma ho capito che il decreto esclude, comunque, le imprese che presentino esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ossia, nel caso di società a responsabilità limitata qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
Sotto il profilo della moratoria, questa volta l’articolo è il numero 56 e prevede misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19, formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Intanto il decreto prevede l'impossibilità di revocare fino al 30 settembre 2020, le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata;
E' prevista la proroga della scadenza al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali che scadono prima di quella data e la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima di quella data, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie; il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
C'è un aspetto che non sono riuscito a trovare, ossia se la moratoria ha un costo in termini di interessi applicati dall’istituto di credito.
Temo che dinanzi ad una richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutui o dei canoni di leasing, la banca possa applicare dei “costi” all’impresa richiedente, che tendano a neutralizzare quelli sopportati dall’istituto di credito per la moratoria.
Si esce dalla porta si rientra dalla finestra?
Le imprese che hanno esposizioni deteriorate sono escluse dai benefici di legge (decreto) in quanto per accedere a tali misure sono richiesti requisiti stringenti, non solo l’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 ("di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19"
Come già avuto modo di notare in occasione dei "suggerimenti e inviti" a stare a casa, anche nel caso del Decreto Cura Italia non si è riuscito a dire qualcosa di netto.
Peraltro, mi riferiscono "addetti ai lavori" che le previsioni in relazione alle micro, piccole e medie imprese, era già prevista in recenti accordi di categorie ossia la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di sospendere fino ad un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti e allungare la scadenza dei finanziamenti (cosiddetta Misura “Imprese in Ripresa 2.0”).
I principali istituti di credito operanti in Italia hanno previsto appositi “pacchetti emergenziali” (mi dicono reperibili sui loro siti internet).
Le misure previste del decreto Cura Italia riservano agli istituti di credito ampi spazi di discrezionalità nella concessione di liquidità, questo non è positivo.
In Italia la discrezionalità dev'essere limitata, perchè dove concessa ha dato vita a storture interpretative o "clientelarismi".
E mi fermo qui.
Ribadisco che non prevede espressamente che le misure di moratoria non debbano comportare costi per le imprese beneficiarie è l'ennesima manifestazione di debolezza della politica.
Anzi, sono rimasto perplesso quando ho letto che la gratuità delle misure sia bilaterale (imprese ma anche per le banche) lasciano intravedere - se non interessi - preammortamento o comunque all’acquisizione di garanzie ipotecarie.
Inoltre, altra perplessità è la sospensione del pagamento della sola sorte capitale delle rate di finanziamenti o leasing.
Prevedo che gli istituti di credito spingeranno proprio per far adottare alle imprese quest’ultima soluzione.
Le Banche.
ps - E quando scrivo questi post, capisco perchè la mia carriera politica non poteva andare molto lontano.
Andrea Maggio
Nessun commento:
Posta un commento