sabato 5 maggio 2007

COOPERATIVE A CASSINA D/P

COSA DIRE, sul ricorso n. 4195/2004 proposto da Cassina 2000 (Società cooperativa a.r.l.) contro il Comune di Cassina dè Pecchi e il Consorzio Intercomunale Milanese Edilizia Popolare (C.I.M.E.P.) nei confronti di “Orchidea 2” e “Abitare a” per annullamento della determinazione n.375 del 10/05/2004??
Innanzitutto, si deve sapere, che suddetta determinazione permise al Responsabile dei servizi dell’Area Edilizia Sportello Unico Commercio del Comune di Cassina dè Pecchi, di approvare i verbali delle operazioni conseguenti al bando di concorso per l’individuazione degli assegntari di lotti in area P.E.E.P. Con questa determinazione si approvarono il verbale n. 3 del 05/03/2004 e il verbale n.7 del 07/05/2004.
Il ricorso, oltre alla Determinazione (375/2004), chiedeva di annullare ogni atto presupposto, consequenziale e connesso a questa, compresa indi la deliberazione del Consozio Intercomunale Milanese Edilizia Poplare n.105 del 23/11/2004;

Bisognerebbe fare qualche passo indietro, per avere le idee più chiare.
In esecuzione della deliberazione della giunta Comunale n.287 del 03/12/2003 e n. 290 del 09/12/2003 e delle determinazioni del responsabile del Settore Edilizia, a quei tempi, ai sensi dell’art 35 della legge n.865/1971, il Comune di Cassina dè Pecchi indisse una gara per l’individuazione di assegnatari di lotti P.E.E.P.
Il Bando riservava due lotti a cooperative che non avevano mai operato sul territorio, due lotti a cooperative che avevano effettuato un solo intervento e i ultimi due lotti a cooperative che avevano effettuato due o più interventi.

La Cooperativa ricorrente, quale cooperativa esecutrice di un solo intervento presentava per tempo la domanda di partecipazione alla gara, compilando il modulo predisposto dalla stazione appaltante.
Tale stampato comprendeva oltre alla richiesta di partecipazione alla selezione, una serie di dichiarazioni, tra le quali, l’attestazione da parte del legale rappresentante della Società, del “grado di articolazione organizzativa della struttura rappresentativa nazionale, regionale o provinciale cui aderisce la Cooperativa Edilizia o l’impresa di costruzione richiedente”.
L’Art.6 lettera f del bando prevedeva l’attribuzione di uno, due e tre punti, rispettivamente, per l’adesione all’articolazione provinciale, regionale e nazionale.
La ricorrente dichiarò di aderire alla struttura nazionale, allegando per mero scrupolo, e solo per quello, un certificato della Confcooperative Unione Provinciale di Milano, datato il 28/01/2004, attestante l'adesione di detta Cooperativa <<….alla Confcoperative Unione Provinciale di Milano e per essa alla Confederazione Cooperative Italiane, Associazione Nazionale di Categoria legalmente riconosciuta….>>.
Tuttavia, la Commissione di gara, composta da fantasiosi personaggi in cerca di gloria, nel corso della seduta del 05/03/2004, rilevava l’iscrizione della Cooperativa Cassina 2000, al grado di articolazione provinciale.
Ok, da quel momento in poi, un errore tira l'altro. Soprattutto se di errori si è golosi.
Il responsabile dei servizi Area Edilizia, Presidente della Commissione di Gara, con nota 16/03/2004, contestualmente alla richiesta di relazione descrittiva inerente ai materiali ecologici e di chiarimenti in riferimento ad alcuni soci, comunicò all’esponente che <<…dalla documentazione presentata si rileva l’iscrizione al grado di articolazione provinciale rispetto a quanto voi segnalato>>.
In risposta, la Cooperativa istante (Cassina 2000) presentò al Comune un certificato chiarificatore sul grado di iscrizione, rilasciato il 23/03/2004.
Ma chi è goloso di errori, difficilmente ci rinuncia e infatti, nella seduta del 07/05/2004, la Commissione di gara continua ad attribuire alla futura ricorrente un solo punto, in ragione della presunta adesione ad una rappresentanza provinciale, a fronte dei tre punti assegnati alle cooperative “Abitare a” e “Orchidea 2” aderenti ad una rappresentanza nazionale.
Ahi, Ahi, Ahi, ok essere golosoni di errori, ma continuare a sbagliare sulle spalle degli altri non è serio.
Infatti, "Abitare a" e "Orchidea 2" ottenendo 40 punti, si sono classificate prima di cooperativa Cassina 2000, la quale senza i 2 punti in più che meritava e riportando invece solo 38,05, non si collocava in posizione utile ai fini dell’assegnazione delle gare oggetto di gara.
Sulla scorta di questi risultati VERGOGNOSAMENTE SBAGLIATI, la Giunta comunale con deliberazione n.116 del 26/05/2004 proponeva al consorzio C.I.M.E.P. l’assegnazione definitiva, che comprendeva le cooperative “Orchidea 2” e “Abitare a” ed escludeva "Cassina 2000".
Non bisogna essere dei matematici, per capire che se a Cassina 2000 avessero dato subito 3 punti invece che 1, per l'appartenenza al grado di articolazione organizzativa nazionale e non solo provinciale, il suo punteggio non sarebbe stato 38,05 ma 40,05 e Orchidea 2” e “Abitare a” sarebbero rimaste ferme a 40.
Ma i golosoni di errori, che danno l'impressione di conoscere bene la Matematica, non hanno considerato l'orgoglio e la dignità delle persone dai loro errori umiliate.
ECCO QUINDI I RICORSI, ecco che i tempi per assegnare la terra alle cooperative si allunga, ecco che l'Assessore indica i ricorrenti come veri responsabili dei ritardi. Non ha il senso della misura e della vergogna.
La Commissione di amici e amichetti golosona di errori sbaglia, e chi ricorre per veder riconosciuti i propri diritti, per l'Assessore cosa sono? facile, dei sabotatori che ritardano le assegnazioni. Come faccia l'Assessore non si è capito, fatto sta che la predetta deliberazione e le supposte operazioni di gara sono state impugnate per i seguenti motivi:
1) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEL FATTO, CARENZA ED ERRONEITA’ DELL’ISTRUTTORIA.
2) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO IN TEMA DI CHIARIMENTI E INTEGRAZIONE RISPETTO ALLADOCUMENTAZIONE PRESENTATA IN SEDE DI GARA; VIOLAZIONE DELLA LEGGE 241/1990 E DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GARE PUBBLICHE; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE TRA PRIVATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE
3)ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI
4)VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA LEGGE 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE , VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Sezione Terza, ha pronunciato nella sentenza:
<IL RILIEVO E’ FONDATO.
Il Collegio, invero, ad un più meditato esame della questione, ritiene di dover sovvertire l’orientamento manifestato, in sede di sommaria cognizione, con la pronuncia cautelare di cui all’ordinanza n. 2458/2004.
Occorre sul punto rilevare che a fronte della lex di gara, che prevedeva l’autocertificazione del requisito dell’adesione alla struttura rappresentativa nazionale, regionale o provinciale, e non anche la presentazione di documenti probatori, la ricorrente ha dichiarato l’adesione a livello nazionale, ed ha contestualmente presentato attestazione, sottoscritta dalla Confcooperative Unione Provinciale di Milano, secondo cui <<…la cooperativa è aderente alla Confcooperative Unione Provinciale di Milano e per essa alla Confederazione Cooperative Italiane, Associazione Nazionale di Categoria…>>
Orbene, se vi fosse stata incertezza interpretativa della documentazione prodotta da Cassina 2000, il Comune avrebbe dovuto effettuare accertamenti o a chiedere delucidazioni in ordine alla dichiarata alla adesione alla struttura rappresentativa, provinciale (1 punto) o Nazionale (3Punti), al fine di acclarare l’effettiva posizione della società istante.
Ma i golosoni di errori hanno scelto di limitarsi a sostenere, in modo apodittico <<…dalla documentazione presentata si rileva l’iscrizione al grado di articolazione provinciale rispetto a quando da voi segnalato>> ma si trattava di chiarire i dubbi interpretativi scaturenti dall’imprecisa formulazione del documento prodotto, facendo applicazione dell’art. 6, lettera “b”, della legge 241/90 il quale prevede il potere-dovere del responsabile del procedimento di acquisire d’ufficio ogni elemento utile per la decisione finale, introducendo un sistema di relazione tra Pubblica Amministrazione e privato ispirato al principio della collaborazione nella conduzione della fase istruttoria (Cons. Stato,IV,17/12/1998, n.1815; Cons.Stato, V, 11/01/2002, n.133; TAR Piemonte, II, 30/11/2001, n,2248)
L’inosservanza di tale regola ha determinato, nell’operato dell’ENTE, il denunciato vizio di carenza ed erroneità dell’istruttoria, rendendo illegittime le operazioni di gara e la connessa deliberazione della giunta Comunale nonché, in via derivata, la conclusiva deliberazione del C.I.M.E.P., impugnata con atto di motivi aggiunti.
Per tutte queste considerazioni, fatte dal Tribunale Amministrativo Regionale, il ricorso è stato accolto. Proprio così, accolto con assorbimento delle motivazioni non esaminate.
Per effetto di ciò, Cassina 2000 ha ottenuto 3 punti anchicchè 1, e da 38,05 è passata a 40,05 catapultandosi prima nelle graduatoria.
Tutto questo per dire cosa?...innanzitutto che i golosoni di errori a Cassina dè Pecchi non dovrebbero mettere più piede, poi che sbagliare è umano ma perseverare ha del diabolico.
Onore alla caparbietà giudiziaria ha chi ha creduto in una battaglia, lunga, ma che ha salvato la dignità difronte a persone incapaci di garantire perfetti funzionamenti della macchina pubblica.

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Consigliere Comunale "Uniti per Cassina"

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