E' stato pubblicato il Protocollo attuativo dello Sport, che intende riprendere i contenuti delle Linee-Guida per l’attività
sportiva di base e l’attività motoria in genere.
Linee guida emanate ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1
lettera f) il 19 maggio 2020, aggiornandone alcuni elementi, sulla base dei più recenti
provvedimenti emanati in tema di contenimento degli effetti della pandemia da COVID-19, con
particolare riferimento al DPCM 18 ottobre 2020.
Il testo include, inoltre, gli elementi più rilevanti tratti dai protocolli attuativi adottati dalle
diverse federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione
sportiva, e introduce, ove necessario, ulteriori misure per rendere ancor più efficaci le regole
già in vigore.
Pur se all’esito dei monitoraggi ad oggi effettuati dal Dipartimento per lo Sport, emerge la
sostanziale corretta applicazione delle misure di prevenzione previste nei protocolli ad oggi
condivisi.
Dal Ministero hanno ritenuto utile fornire indicazioni più dettagliate e prescrittive, in
considerazione del più recente andamento della curva epidemiologica.
Il Protocollo infatti fornisce pertanto indicazioni specifiche volte ad assicurare la
prosecuzione delle attività sportive e dell’esercizio fisico alle quali devono attenersi tutti i
soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre,
piscine, o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità.
Il documento fornisce un indirizzo generale e unitario e ha carattere temporaneo e
strettamente legato all’emergenza epidemiologica.
Soprattutto, qualora necessario, potrà essere
ulteriormente declinato, per le singole discipline sportive, dalle rispettive Federazioni sportive
nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal
CONI e dal CIP, tramite nuovi protocolli o addendum o integrazioni agli esistenti protocolli
applicativi.
Pertanto il Protocollo è stato elaborato dal Dipartimento per lo
Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla luce delle precedenti Linee-Guida del 19
maggio 2020, sentiti il CONI, il CIP e la Federazione Medico Sportiva Italiana “FMSI”, e d’intesa
con le Federazioni Sportive Nazionali interessate alle specifiche discipline e le principali
Associazioni Categoria di settore.
Fra le definizioni troviamo "operatore sportivo", termine col quale si intende sia chi pratica l’attività sia le persone autorizzate a stare
nell’impianto sportivo (collaboratori a vario titolo, accompagnatori, guida non atleta, ecc.). La
definizione, per estensione concettuale, include ogni professionista in possesso della laurea
triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF.
Mentre per sito sportivo si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività
fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, dispogliatoi, di impianti igienici
e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello
stesso tipo o ditipo diverso, che hanno in comune irelativispazi e servizi accessori.
La definizione
include anche i centri di attività motoria che indicano indifferentemente ogni luogo destinato
allo svolgimento di attività fisica e sportiva eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di
spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno
o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e
servizi accessori, il cui coordinamento, la direzione o la gestione delle attività' fisico-motorie è
svolta da soggetti in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di
laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività sportive (LM 68) o in Scienze e tecniche
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo Sport
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delle attività motorie preventive e adattate (LM 67) o in Management dello sport (LM 47)
purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.
Per organizzazione sportiva si intende ogni Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina
Sportiva Associata (DSA), Ente di Promozione Sportiva (EPS) e relativi nuclei associativi
(associazioni e società costituite ai sensi dell’art. 90 della l. n. 289/2002 e s.m.i. ed iscritte nel
Registro Nazionale istituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c) delD.lgs. n. 242/1999 e s.m.i.;
societàdi cuiallal. n. 91/1981; gruppisportividi cui all’art. 6 della l. n. 78/2000) ovvero, in assenza
di affiliazione, l'organizzazione che pratica discipline sportive di competenza dei predetti
organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, ovvero enti/organizzazioni/associazioni che
svolgano attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico (palestre,
piscine, centri fitness, centri danza).
La formazione a distanza (FAD) è l'insieme delle attività didattiche svolte all'interno di un
progetto formativo che prevede la non compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo.
Il telelavoro è lo strumento operativo per lavorare indipendentemente dalla localizzazione
geografica, facilitato dall'uso di strumenti informatici e telematici e caratterizzato da una
flessibilità sia nell'organizzazione, sianella modalità disvolgimento.
I rischi secondari sono i nuovi rischi ovvero i più alti rischi preesistenti, derivanti dalla nuova
organizzazione del lavoro/attività sportiva, dalla riduzione e dal distanziamento della presenza
degli operatori sportivi, quali l’effettuazione di attività condotte singolarmente invece che in
compresenza con conseguente ridotte possibilità di individuazione dell’evento infortunistico e
di attuazione dell’azione di soccorso;
il declassamento di aree a rischio specifico d’incendio da
area presidiata ad area non presidiata, la ridotta azione di controllo di processo derivante dalla
ridotta presenza di operatori;
il pericolo di lavoro/attività sportiva in solitudine.
I CRITERI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALL’AMBIENTE SPORTIVO utilizzati ai fini della valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico
nell’ambiente sportivo dovuto alla presenza del coronavirus sono principalmente determinati
da:
a) individuazione dei fattori di pericolo associati alla pericolosità del virus;
b) individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a riferimento la
letteratura scientifica. In tal senso si identifica, quale dato di input della valutazione,
che la trasmissione avviene sia per via aerea che per contatto;
c) individuazione delle fonti di possibile contagio all’interno dei siti sportivi tenendo a
riferimento l’organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica o di assistenza
da parte di accompagnatori;
d) individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra
gli operatorisportivi.
A seguito della valutazione del rischio, è proposto un insieme di strumenti di prevenzione e
protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso.
Preliminare ed essenziale alla
individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del
rischio specifico è l’analisi accurata delle attività del personale che si svolgono in un sito
sportivo, dell’organizzazione dell’attività sportiva, del lay-out di un sito sportivo.
Si prevedono le seguenti fasi:
1. analisi dell’organizzazione delle attività fisiche e sportive e disupporto;
2. individuazione delle attività fisiche e sportive e di supporto che possono essere
eseguite tramite FAD o con telelavoro, numero di operatori sportivi interessati,
presenza diaccompagnatori;
3. individuazione dei percorsi degli operatori sportivi individuati, nonché di eventuali
accompagnatori;
4. classificazione dei luoghi e degli sport sulla base del numero di persone
contemporaneamente presenti, sul tipo di attività fisica svolta in termini di spazio,
sforzo fisico dell’atleta, specificità degli ambienti, durata della presenza,ventilazione;
5. analisi del lay-out dei luoghi classificati e deglisport;
6. individuazione del personale che opera all’esterno del sito, analisi dei percorsi e
contatti con altrepersone;
7. verifica della presenza di lavoratori e/o operatorisportivi presso altrisiti sportivi;
8. analisi del mezzo di trasporto, se organizzati o predisposti dagli enti di riferimento, e
analisi dei rischisecondari;
9. cronoprogramma e revisione dei piani e delle procedure di emergenza.
P
Il datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva, in base
alla propria organizzazione delle attività fisiche e sportive, dovrà individuare in via prioritaria
attività in presenza:
• su unico turno di attività/espletamento;
• su più turni di attività /espletamento;
• con accesso vincolato di operatorisportivi e/o accompagnatori;
• con modalità di svolgimentoparticolari.
In ogni caso è obbligatorio l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano la possibilità di
tracciare l’accesso alle strutture, per il tramite di applicativi WEB, o applicazioni per device
mobili, di coloro che partecipano alle attività sportive proposte.
Queste soluzioni
consentiranno, infatti, di meglio regolamentare l’accesso alle strutture con appuntamenti
prenotabili in anticipo per evitare il rischio di assembramenti o il mancato rispetto delle misure
di distanziamento e di divieto di assembramenti, con particolare riferimento alle aree più a
rischio (reception, hall, sale di attesa, percorsi di accesso agli impianti, ecc….) e, più in generale,
di contingentare il numero massimo di persone che potranno accedere agli spazi e alle aree
comuni, nonché alle aree dove si svolgono le attività con impegno fisico e respiratorio elevato,
dove aumenta il rischio di diffusione dei droplets.
Le strutture che abbiano, attualmente, una
possibilità di capienza inferiore a 50 persone in contemporanea nelle aree di allenamento, sono
esentate dall’obbligo di utilizzo di soluzioni tecnologiche o applicativi web, ma resta fermo
l‘obbligo di prenotazione della lezione in anticipo e registrazione su registro cartaceo, così come
il divieto di assembramento in tutte le aree del sito sportivo, comprese quelle di attesa,
reception, ecc..
Al fine di evitare spostamenti inutili e assembramenti in attesa, si rende obbligatorio per ogni
struttura individuare il numero massimo di ingressi e conseguentemente vietare l’ingresso di
ulteriori clienti una volta raggiunto il numero massimo.
È fatto altresì obbligo alle strutture con
capienza superiore a 50 persone in contemporanea di dotarsi di strumenti di prenotazione o di
evidenza delle compresenze in struttura in qualsiasi momento per permettere ai fruitori di
aggiornarsi in tempo reale sulla disponibilità di posti e alle autorità competenti di accertare il
rispetto della regola.
La determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in
contemporanea all’interno della struttura deve risultare dalla considerazione di 12mq per
persona, considerando per il computo i metri quadrati (al chiuso) dell’intera struttura.
Nel
computo delle compresenze va considerato anche il personale diretto o indiretto che vi presta
servizio in quel momento.
Per quanto riguarda attività e corsi di gruppo, il numero massimo di cui sopra è 5mq per
partecipante, prendendo in considerazione l’ampiezza dell’ambiente in cui l’attività viene
svolta.
Per quanto riguarda le attività svolte all’interno di piscine natatorie, va garantito uno spazio
minimo di 7mq per persona presente.
Per le piscine non ad uso natatorio valgono le norme
regionali di riferimento e quelle contenute nell’allegato 9 al Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020.
Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, occorre, quindi:
• riorganizzare le medesime con l’obiettivo di ridurre il numero di operatori sportivi,
(e/o accompagnatori) contemporaneamente presenti: riorganizzare le
mansioni/attività in modo da ridurne il numero nel rispetto dei vincoli richiesti dalla
specifica disciplina sportiva o attività motoria ovvero della tecnologia, degli strumenti
e dei limiti di operatività, considerata la necessità di fare formazione nel brevissimo
periodo;
• limitare l’ingresso in struttura a un solo accompagnatore nel caso in cui l’attività
motoria sia svolta da un minore o da un adulto che necessita di accompagnamento
e/o assistenza.
• suddividere gli operatori sportivi (e/o accompagnatori), necessariin presenza a
valle della possibile riorganizzazione, in gruppi che svolgono la medesima
attività/mansione e nei medesimiluoghi;
• determinare più dettagliatamente il rischio per area e la possibile dimensione
deglispostamenti;
• organizzare un sistema disanificazione dei locali e costante pulizia degli stessi.
Rispetto a ciascun operatore sportivo, dovranno essere valutati i percorsi più usuali nelle
medesime fasce orarie con particolare riferimento a: ingresso al sito sportivo; accesso ai
locali/spazi di pratica motoria/sportiva; accesso alle aree comuni e agli altri luoghi; accesso ai
servizi igienici.
Fondamentale dovrà essere, nei settori di specifica competenza, assicurare la massima
informazione dei lavoratori e di tutti gli operatori dei siti sportivi dei contenuti del presente
documento e della predisposizione di tutti gli elementi necessari per assicurare il rispetto delle
presenti disposizioni e la tutela della salutepubblica.
In particolare sul punto della sorveglianza sanitaria occorre prestare molta attenzione per le
responsabilità che ne derivano in capo al datore di lavoro.
A tale scopo, per i settori per i quali
ciò sia possibile, e limitatamente ai comparti dei lavoratori per i quali le OO.SS. di categoria
hanno sottoscritto un CCNL per il settore sportivo, o definito specifici protocolli1, si auspica di
proseguire nel corso dell'attuazione del presente Protocollo il confronto e le forme di
collaborazione da parte di tali organismi e di quelli che più in generale rappresentano gli
operatori sportivi, con l’obiettivo comune di far riprendere prima possibile anche il lavoro
sportivo nel massimo rispetto delle attuali disposizioni per il contenimentodell’epidemia.
Si richiama, in particolare, il documento "Procedure di Sicurezza Covid-19 per lo Sport", redatto congiuntamente
il 6 maggio 2020 da SLC CGIL, FISASCAT CISL, UILCOM UIL e Confederazione dello Sport.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo Sport
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LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio
all’interno del sito sportivo.
Esse devono essere adottate sulla base delle specificità emerse
dalla fase di analisi del rischio, avendo ben presente che le misure di prevenzione e protezione
non vanno intese come tra loro alternative ma quali dotazioni minime ai fini del contagio in
relazione alla attuale situazione epidemiologica inatto.
Ogni organizzazione sportiva deve procedere alla valutazione del rischio del proprio sito sulla
base dei criteri indicati nelprecedente paragrafo 6e definire le necessarie misure di prevenzione
e protezione finalizzate alla gestionedel rischio sulla base di un’accurata analisi delle specificità
delle attività che visi svolgono e di una classificazione dei luoghi (transito, sosta breve, sosta
prolungata, potenziali assembramenti).
Nel definire le necessarie misure di prevenzione e protezione ogni organizzazione sportiva si
attiene, per gli ambiti di propria competenza:
a) ai criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico scientifico in data 15
maggio 2020 di cui all’allegato 10 delDPCM del 17 maggio 2020;
b) alle misure organizzative, procedurali e tecniche di seguito indicate :
• modalità della prestazione di lavoro all’interno delsito sportivo;
• distanziamento nelle varie fasi dell’attivitàsportiva;
• gestione entrata/uscita degli operatori sportivi e di altrisoggetti nei siti
sportivi;
• revisione lay-out epercorsi;
• gestione dei casisintomatici;
• pratiche di igiene(infra);
Per un approfondimento delle misure è utile possibile inoltre consultare il documento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport, prot. n. 3180 del 3 maggio 2020, denominato “Linee Guida ai sensi
dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento
degli allenamenti per gli sport individuali”.
• prioritarizzazione del rientro degli operatorisportivi nei siti sportivi e di
accesso di persone terze;
• sistema deitrasporti;
• utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio (mascherine chirurgiche,
guanti monouso in diversi materiali plasticisintetici);
• pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature neisitisportivi;
c) alle eventuali ulteriori indicazioni fornite a livello regionale in materia.
Il gestore del sito dovrà inoltre provvedere a fornire una completa informazione per tutti coloro
che intendono accedervi a qualsiasi titolo sportivo nonché predisporre piani di evacuazione che
evitino aggregazione in caso di necessità e/o urgenza di lasciare i siti o loro parti (ad esempio,
campi da gioco,siano essi indoor che outdoor).
A tale scopo, è fatto obbligo distampare e affiggere
la nuova scheda denominata “Lo sport continua in sicurezza”, allegata al presente Protocollo,
e di rendere disponibile il restante materiale informativo a disposizione, predisposto dalle
competenti Autorità di governo.
Si invitano inoltre i gestori ad organizzare corsi di formazione del personale, da parte di
formatori sanitari e di RSPP, in grado di fornire le necessarie raccomandazioni d’uso e direttive
di protezione, prevenzione e precauzione ai collaboratori e ai dipendenti.
I gestori sono tenuti a promuovere tra gli utenti ed i frequentanti dei propri centri sportivi tutte
le misure volte alla prevenzione della diffusione del COVID – 19.
Sono inoltre invitati a
promuovere l’utilizzo della applicazione IMMUNI. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito
della app https://www.immuni.italia.it/.
E’ fatto obbligo ai gestori di predisporre e rendere visibile all’entrata della struttura un apposito
cartello contenente il numero massimo di presenze consentite all’interno delle varie strutture
sportive: palestre, sale, piscine, spogliatoi, ecc.
IL RUOLO DEL MEDICOCOMPETENTE per il rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, in un'ottica di approccio integrato alla
valutazione e gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica è disciplinato dal D.lgs. n. 81/2008, è stato evidenziato dal Ministero della
Salute con la circolare 00145 del 29 aprile 2020 (“Indicazioni operative relative all'attività del
medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”).
La circolare anzidetta, infatti,
rammenta che se il ruolo del medico competente risulta di primo piano nella tutela della salute
e sicurezza sul lavoro nell’ordinarietà dello svolgimento delle attività lavorative, esso si
amplifica nell’attuale momento di emergenza pandemica, periodo durante il quale egli va a
confermare il proprio ruolo di “consulente globale” del datore di lavoro.
La “sorveglianza sanitaria” (art. 2, comma 1, lett. m), del D.lgs. n. 81/2008) è definita come
“insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato e sicurezza dei lavoratori, in relazione
all'ambiente di lavoro, ai fattori dirischio professionali e allemodalità disvolgimento dell'attività
lavorativa”.
La norma che regola la materia della sicurezza sul lavoro, ferme restando le disposizioni generali previste dalla
Costituzione, è l’art. 2087 cod. civ., da interpretarsi come “norma quadro” di carattere generale applicabile a
qualsiasi prestatore di lavoro, non solo quello subordinato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale
adottata. Il D.lgs. n. 81/2008 (“Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”) si applica
a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e dunque anche l’impianto sportivo costituisce un luogo la cui
frequentazione può esporre al rischio di infortuni non solo l’atleta,professionista o dilettante, ma anche gli addetti
che a vario titolo operano all’interno dello stesso.
L'INAIL, con nota del 15 maggio 2020, ha precisato che “dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non
discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.
Sono
diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo INAIL perlatutelarelativaagli infortuni sul lavoro e quelli
per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a
tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso
la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il
riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative INAIL.
Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in
sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della
prova a carico del pubblico ministero.
E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai
fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario
l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.
Al riguardo, si deve ritenere che la
molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto
di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro
estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”.
Nel contesto generale di riavvio dell'attività sportiva in fase pandemica, è opportuno che il
medico competente, ove nominato - il quale ha tra i suoi obblighi quello di collaborare con il
datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla
predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori (art. 25 D.lgs. n. 81/2008) - supporti il datore di lavoro/gestore del sito
sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva nella attuazione delle misure di
prevenzione e protezione previste dalle presenti Linee Guida e dai Protocolli applicativi di
riferimento.
Nei casi in cui l'organizzazione sportiva non sia soggetta agli obblighi previsti dalD.lgs.n.81/2008
in ordine alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e di nomina del medico
competente, dovrà, in ogni caso, attenersi al Protocollo di sicurezza emanato dall'Ente di
affiliazione (FSN/DSA/EPS).
In assenza di affiliazione, l'organizzazione che pratica discipline sportive di competenza dei
predetti organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, ovvero che pratica altre attività
dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, dovrà:
1. fornire ai propri operatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli
ambienti in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate sulla base anche delle presenti Linee-Guida;
2. fornire specifici codici di condotta che devono essere fatti conoscere e rispettare da
tutti gli operatorisportivi;
3. impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro
nell’accedere al sitosportivo.
È fondamentale quindi che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più
possibile contestualizzate alle differenti discipline sportive ed alle singole organizzazioni
sportive.
Un particolare coinvolgimento del medico competente deve essere previsto nell'attività di
collaborazione all'informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da SARS-CoV2 e sulle precauzioni messe in atto dall'organizzazione sportiva, nonché tenendo aggiornato nel
tempo ildatore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva
(ad es. in riferimento a strumenti informativi e comunicativi predisposti dalle principali fonti
istituzionali diriferimento).
Tra i più importanti aspetti legati all'informazione, fatti salvi quelli legati allo specifico contesto
della disciplina sportiva di riferimento, l’operatore sportivo deve essere informatocirca:
1. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza difebbre (oltre 37,5°) o altri sintomi
influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di
medicina generale e il medico sociale;
2. l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni
precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità
sanitaria;
3. l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore
del sito/rappresentante dell’organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo
influenzale, successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della
prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle personepresenti;
4. l'adozione delle misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in particolare,
durante l'espletamento dellaprestazione:
a) mantenere la distanza disicurezza;
b) rispettare il divieto diassembramento;
c) osservare le regole di igiene delle mani;
d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Nello specifico il medico competente è chiamato a supportare il datore di lavoro/gestore del
sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva nella valutazione del rischio e ad
operare la sorveglianza sanitaria in un contesto peculiare quale quello della ripresa dell'attività
fisica e sportiva in periodo pandemico.
L'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008 fornisce una chiara definizione della valutazione dei rischi, che
“deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”.
L'atto finale della valutazione del rischio è il DVR (Documento di Valutazione del Rischio),
obbligo in capo al datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione
sportiva.
Sarà necessario adottare una serie di azioni che andranno ad integrare il DVR, atte a
prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla
prevenzione della diffusionedell'epidemia.
All’interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche:
• È obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i
frequentatori/soci/addetti/accompagnatori, giornalmente al momento dell’accesso,
impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
• è obbligatorio verificare all’ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori
siano dotati di mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l’ingresso;
• i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare;
• è obbligatorio mettere a disposizione almeno 1 dispenser di gel disinfettante ogni 300mq
considerando esclusivamente le aree in cui si svolge l’attività fisica e motoria;
• è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone di accesso
e transito;
• è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt;
• è obbligatorio indossare la mascherina in qualsiasi momento all’interno della struttura,
ad eccezione del momento in cui si svolge attività fisica sul posto.
A titolo di esempio, la
mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante l’allenamento se il cliente si
sposta da una postazione di allenamento all’altra;
• è obbligatorio indossare sempre la mascherina nelle zone di accesso e transito
• è obbligatoria la pulizia delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da
parte dell’utente con opportuno prodotto igienizzante;
• durante l’attività fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima
adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 mt.
Ulteriori indicazioni
di dettaglio potranno essere definite dagli specifici Protocolli emanati delle Federazioni
Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della
Federazione Medico Sportiva Italiana;
• non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
• starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie;
se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del
gomito;
• evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica,
ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente
dagli altri indumenti;
• bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
• gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben
sigillati).
Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione:
• procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni,
nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di
gel igienizzante;
• sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti
monouso,mascherine/respiratori);
• indicazionisulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
• specifiche attività di filtrazione dell’aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di
attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire
la quantità di aerosol;
• sanitizzazione ad ogni cambioturno;
• vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel
sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet,ecc.);
In aggiunta, coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo:
• di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti,
attrezzi, ecc..);
• di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in
modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la
raccolta dirifiuti potenzialmente infetti;
• di non toccare oggetti e segnaletica fissa.
Particolari disposizioni di igiene e sicurezza dovranno essere disposte per l’utilizzo dispogliatoi,
docce e servizi igienici, nei quali gli operatori del centro sportivo dovranno prevedere l’accesso
contingentato a questi spazi, evitare l’uso di applicativi comuni, quali asciuga capelli, ecc… che
al bisogno dovranno essere portati da casa.
E’ necessario organizzare gli spazi e le attività nelle
aree spogliatoi in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro
Tali spazi dovranno
essere sottoposti a procedure di pulizia e igienizzazione costante, in relazione al numero di
persone e ai turni di accesso a dettispazi.
Laddove possibile, si dovrà arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all’attività che andrà a
svolgersi, o in modo tale da utilizzare spazi comuni solo per cambi di indumenti minimi o che
richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitorisigillanti.
Per le modalità di accesso alle piscine, che richiedono inevitabilmente l’utilizzo dei servizi
igienici, spogliatoi/docce, dovrà essere predisposto personale che assicuri il rispetto delle
basilari misure di igiene di tutela sanitaria, nonché di distanziamento e dovranno essere
assicurate le misure predisposte dai Protocolli attuativi emanati dell’Ente sportivo di
riferimento.
Il gestore del sito potrà inoltre disporre il divieto di accesso alle docce, invitando utenti ed atleti
a cambiare soltanto il costume bagnato o l’abbigliamento per l’allenamento, ad asciugare
velocemente i capelli e a completare la vestizione nel più breve tempo possibile.
Si accerterà
inoltre, anche col supporto dello staff del sito, di controllare che gli atleti rispettino il
distanziamento imposto dalle norme di prevenzione dal rischio di contagio.
DISPOSIZIONI PER LE PISCINE PUBBLICHE E PRIVATE finalizzate alle attività
natatorie e a quelle ludiche.
Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e
termale.
Tali disposizioni sono tratte dai Protocolli Attuativi emanati dalla Federazione Italiana
Nuoto: Protocollo FIN del 19 maggio 2020 e Protocollo FIN del 9 settembre 2020.
Si rimanda al sito della FIN per ulteriori aggiornamenti e modifiche.
1. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
I frequentatori devono
rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti.
Il
gestore dovrà provvedere a predisporre un’opportuna segnaletica, incentivando la
divulgazione dei messaggi volti a facilitare, la gestione dei flussi e a sensibilizzare i
frequentatori riguardo i comportamenti da assumere.
2. Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da eliminare
eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi di attesa e nelle varie
aree per favorire il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro, ad eccezione delle
persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale; questo ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
3. Prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
4. Prevedere l'accesso agli impianti esclusivamente tramite prenotazione.
5. Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare il
distanziamento di almeno 1 metro.
6. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale,
anche quando depositati negli appositi armadietti. È vietato l'uso promiscuo degli
armadietti.
7. Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani
dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, altresì prevedere i dispenser
nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire
da parte dei frequentatori l'igiene delle mani.
8. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi
di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone.
La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua
a persona per le piscine a uso natatorio; per le piscine non ad uso natatorio valgono le
norme regionali di riferimento e quelle contenute nell’allegato 9 al Decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020.
Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle
aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.
9. Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi
dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non
appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.
10. Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della filiera
dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra
1,0- 1,5 mg/I; cloro combinato: 0,40 m g/ I; pH 6.5 -7.5. Si fa presente che detti limiti devono
rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti.
La frequenza dei controlli sul posto
dei parametri di cui sopra non deve essere inferiore alle due ore.
11. Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla
balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei
parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 dell'Accordo Stato Regioni e PP.M. 16.07.2003,
effettuate da apposite analisi di laboratorio.
Le analisi di laboratorio dovranno essere
ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità
sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una
frequenza più ravvicinata.
12. È assolutamente vietato soffiarsi il naso, urinare in acqua, pertanto è obbligatorio far
indossare pannolini contenitivi ai bambini molto piccoli.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo Sport
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13. Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, docce, servizi
igienici, cabine, attrezzature: sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti
etc..
Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina
munito di tutto l'occorrente.
14. Nelle piscine finalizzate alle attività ludiche deve essere assicurato lo stesso trattamento
adottato per le piscine natatorie.
15. Si raccomanda al genitore/accompagnatore di avere cura di sorvegliare i bambini per il
rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con
il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.
16. Le vasche che non consentano il rispetto delle indicazioni su esposte devono essere
interdette all'uso.
Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti
delle vasche per bambini.
Tali Protocolli disporranno inoltre, ulteriori riferimenti e le misure relative alla clorazione
dell’acqua, al ricambio dell’aria, e altre disposizioni di dettaglio.
I protocolli attuativi degli Enti di riferimento, conterranno anche misure di accesso alle strutture
daparte del personale accompagnatoredisoggetti con disabilità per i quali prevedere dispositivi
di protezione individuali, nonché tutti gli altri dispositivi igienici previsti.
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE obbligatorie da adottare per il contenimento
degli effetti della pandemia da COVID-19. Gli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP (Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva, Federazioni
Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Enti di promozione sportiva
paralimpica) potranno tuttavia adottare ulteriori misure più restrittive, nonché fornire tutte le
indicazioni che tengano conto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnicoorganizzative al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti che
gestiscono impianti sportivi e che rientrano nella propria rispettiva competenza.