Nella giornata di venerdì avevo pensato di pubblicare questo post.
Mi sono dimenticato 😂😂😂
Faccio adesso
Con ORDINANZA N. 532 - la Regione Lombardia ha approvato MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELL’ORDINANZA N. 528 DELL’11 APRILE 2020 RECANTE “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”
Mi sono dimenticato 😂😂😂
Faccio adesso
Con ORDINANZA N. 532 - la Regione Lombardia ha approvato MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELL’ORDINANZA N. 528 DELL’11 APRILE 2020 RECANTE “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”
Ritenendo che la riapertura, se del caso parziale in base a quanto deciderà il singolo comune, dei mercati scoperti, limitatamente al settore alimentare, possa attenuare l’attuale consistente afflusso negli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti alimentari su area privata, riducendo conseguentemente gli affollamenti e le code agli ingressi degli stessi e così attenuando i rischi di contagio hanno sostanzialmente offerto l’opportunità di consentire ai comuni di assumere determinazioni che consentano, sulla base di autonome valutazioni, la riapertura di mercati scoperti;
Pur ritenendo necessario stabilire alcune misure specifiche per tale riapertura che possano consentire lo svolgimento dei mercati scoperti, salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria, a cominciare dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento sociale, la Regione
ordina che le amministrazioni comunali possano individuare uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio in cui attuare la riapertura dell’attività .
L’apertura limitata alla vendita di prodotti alimentari e purché siano osservate e fatte osservare alcune
misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni stessi:
a) definizione preventiva da parte dell’amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell’area interessata, dell’assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;
b) individuazione di un appartenente alla polizia locale o di un funzionario comunale che assuma il compito di “Covid Manager” per coordinare sul posto il personale addetto, con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell’attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;
c) limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall’area stessa;
d) segnaletica nei dintorni dell’area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l’unico varco di accesso;
e) indicazioni all’interno dell’area di mercato che orientino la clientela verso il varco d’uscita;
f) accesso all’area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
g) rilevazione da parte di personale addetto con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all’area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato;
Resta la inibizione all’accesso all’area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
h) messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti “usa e getta”, quest’ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
i) rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
j) obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
k) distanziamento di tre metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
l) presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.
Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato individuate, la loro delimitazione e l’adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree.
Restano sospesi:
● i mercati non individuati dai rispettivi comuni per la riapertura dell’attività di vendita dei prodotti alimentari;
● leattività divenditadeiprodotti nonalimentarineimercatiscopert i;
● lefiereelesagre.”
2. Lavenditadeiprodottirientranti nelleseguenticategoriemerceolo giche:
● computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati;
● apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati;
● articoliperl'illuminazione;
● ferramenta,vernici, vetropianoematerialeelettricoe termoidraulico;
● apparecchiaturefotograficheere lativiaccessori,
è consentita nelle giornate prefestive di giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio 2020.
Le disposizioni della nuova ordinanza producono i loro effetti dal 29 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.
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