venerdì 10 aprile 2020

#MaggioNews del 10/04/2020

Aspetto di capire le linee guida che il governo per le riaperture

Probabilmente varierà da territorio a territorio, questo sembra aver detto il ministro ai Sindaci lombardi.

Esiste un freno a parlare di riapertura, la fase 2 sarà molto cauta e si procederà per gradi con l' aperture delle fabbriche e degli uffici nel rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie per la sicurezza dei lavoratori.

Per vincere la guerra contro i contagi e la recessione affinché - come teme il Ministro Boccia - non diventi depressione.

In fine la fase 3, che contemplerà massicci investimenti pubblici che compensino e supportino la progressiva ripresa della domanda privata.

A giorni arriveranno in Lombardia un centinaio di infermieri, e poi altri cento la settimana prossima, che dalla Lombardia andranno nelle altre regioni del noed.

Per molti Comuni - Cassina d/ P fra questi - é il momento di "aggiustare" alcuni parametri di bilancio, la garanzia di poter usare gli avanzi vincolati di bilancio, che anticipavo, é oramai certa.

Il bollettino della Protezione civile ieri ha fatto emergere numeri abbastanza stabili: +4204 nuovi casi (+3%), ma grazie ai quasi 2mila guariti (+7,5%) i nuovi positivi sono 1615 in più (+1,7%), mentre i morti sono ancora tanti: 610 (+3,5%) per 18279 vittime, di cui oltre 10 mila solo in Lombardia.

 Sette pazienti su dici sono a casa (il 67%) e dobbiamo avere il coraggio di pensare al futuro, pianificandolo consapevoli che esisterà un periodo - mi auguro limitato nel tempo - di convivenza con il virus non ancora definitivamente sconfittovinto, obbligati a modificare le nostre abitudini e continuare a proteggerci da questo.

Ma senza stare barricati come oggi.

Una volta organizzati e solamente quanto pronti ad affrontare questa nuova realtà, dobbiamo ripartire.

giovedì 9 aprile 2020

DECRETO LIQUIDITA'


Pubblicato Gazzetta Ufficiale il "decreto liquidità”) recante “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro e di proroga di termini amministrativi e processuali”. 
Il provvedimento è entrato in vigore oggi.
Diverse le misure fiscali contenute, a partire da una ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi, in continuità con quanto previsto dal "decreto cura Italia”.

Intanto, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, all’imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
Le imprese e i professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (riferiti al periodo d’imposta 2019), beneficiano della sospensione solo se si verifica una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.
Per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (riferiti al 2019), la sospensione opera a condizione che la diminuzione, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, sia almeno del 50 per cento.
Per i soli versamenti IVA in scadenza ad aprile e maggio 2020, la sospensione si applica, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi, alle imprese e i professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.
Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, la sospensione si applica limitatamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
La sospensione opera, infine, a beneficio dei soggetti economici che hanno intrapreso l’esercizio dell’attività dopo il 31 marzo 2019.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato dai contribuenti.
Settori maggiormente colpiti dall’emergenza
Per alcune attività economiche, maggiormente esposte all’emergenza epidemiologica, il DL n. 18/2020 ha disposto la sospensione fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi:
  • ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • ai versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Per tali contribuenti, resta ferma la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020 (con ripresa dei versamenti in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020), se gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione prevista dal paragrafo precedente (riferiti alla diminuzione del fatturato o dei compensi).
Lo stesso vale anche per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, per i quali la sospensione opera fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.
Lavoratori autonomi e agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro
Per i lavoratori autonomi e gli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019, le somme percepite nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettate alle ritenute d'acconto, previste dagli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (1).
I contribuenti, che si avvalgono della disposizione in esame, dovranno versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/2020, per avvalersi del beneficio, i professionisti e gli agenti devono omettere l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura (analogica o elettronica) e devono rilasciare ai sostituti d’imposta un’apposita dichiarazione, indicando la volontà di avvalersi della disposizione in esame.
Inoltre, qualora abbiano adeguato i ricavi o i compensi agli ISA, gli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale non rilevano per la determinazione del limite di 400.000 euro individuato dalla norma.
Acconti d’imposta e sanzioni per omesso o insufficiente versamento
Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi epidemiologica, potrebbero registrare una diminuzione dell’imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP, il Decreto favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo previsionale.
La scelta di tale metodo espone generalmente il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto, con la conseguente applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.
Per evitare tale rischio, il Decreto prevede, solo per il periodo d’imposta 2020, la non applicazione di sanzioni e interessi se l’acconto versato non è inferiore all’80 per cento della somma che risulterebbe dovuta sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
Rimessione in termini per i versamenti scaduti il 20 marzo
L’articolo 60 del DL n. 18/2020 ha previsto, per tutti i contribuenti, la proroga dal 16 al 20 marzo dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli fiscali e quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
A tal riguardo, il nuovo Decreto considera tempestivi anche i versamenti effettuati entro il 16 aprile 2020 che, conseguentemente, non saranno gravati di sanzioni e interessi.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Il Decreto 23/2020 modifica l’articolo 17 del DL n. 124/2019, relativo al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In base alla nuova formulazione della norma, se l’imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l’imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre).
Trasmissione delle CU e consegna ai dipendenti
Solo per l’anno 2020, è differito dal 31 marzo al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
Inoltre, non saranno irrogate sanzioni se la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle CU 2020 dei lavoratori dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati dalla dichiarazione dei redditi precompilata avverrà entro il 30 aprile 2020 (in luogo del 31 marzo).
Per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, la trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro il 30 ottobre, che coincide con il termine di presentazione del modello 770/2020.
Ritenute nei contratti di appalto e subappalto e validità del DURF
In base al nuovo articolo 17-bis al DLgs n. 241/1997, in vigore dal 1° gennaio 2020, il committente che affida ad una stessa impresa il compimento di una o più opere e servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, tramite rapporti negoziati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo, è tenuto a richiedere alle imprese affidatarie le deleghe di pagamento per riscontrare il corretto versamento delle ritenute fiscali.
Gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis non si applicano se le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie, in alternativa alle deleghe di pagamento, trasmettono al committente un certificato di regolarità fiscale (c.d. DURF).
Il certificato, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate su richiesta del contribuente, ha validità per soli 4 mesi dalla data del rilascio.
In considerazione della situazione di emergenza, il Decreto proroga la validità dei certificati emessi nel mese di febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020.
Modifiche al credito d’imposta per le spese di sanificazione
Il Decreto estende le spese agevolabili dal credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64 del DL n. 18/2020) all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione) e all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).
Per tutte le spese agevolabili, il credito d’imposta è pari al 50% per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro a beneficiario. Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite complessivo di 50 milioni di euro per il 2020.
I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta saranno stabiliti da un decreto ministeriale, da adottare entro il 16 aprile 2020.
Cessioni di farmaci ad uso compassionevole
Il Decreto equipara, ai fini IVA, le cessioni gratuite di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole (2) alla distruzione di beni.  
Ciò comporta che:
  • l’impresa donante potrebbe cedere gratuitamente i beni in regime di esclusione IVA, senza subire limitazioni al diritto di detrazione dell’imposta assolta a monte in fase di acquisto o di produzione dei beni stessi;
  • alla cessione gratuita non si applica la presunzione di cessione prevista dall’articolo 1 del DPR n. 441/1997.
 Ai fini delle imposte dirette, è esclusa la concorrenza del valore normale dei beni ceduti alla formazione dei ricavi.
Proroga agevolazione prima casa
Sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per i benefici “prima casa”, ovvero:
  • il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso.
E’ inoltre prorogato il termine per il riacquisto della prima casa previsto dall’articolo 7 della Legge n. 448/1998, ai fini della fruizione del credito d’imposta.
Assistenza fiscale a distanza
Per l’assistenza fiscale i contribuenti possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.
Utili erogati a società semplici
In base alle modifiche introdotte dall’articolo 32-quater del DL n. 124/2019, i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.
In particolare:
  • per la quota imputabile a soggetti IRES tenuti all’applicazione della norma sulla tassazione dei dividendi e interessi (art. 89 TUIR), sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
  • per la quota imputabile a soggetti tenuti all’applicazione della norma sui dividendi per le imprese individuali (art. 59 TUIR) sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;
  • per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% (art. 27, comma 1, DPR n. 600/1973).
Il Decreto apporta alcune modifiche all’articolo 32-quater del DL n. 124/2019, per estendere il nuovo regime anche ai dividendi che provengono da partecipazioni estere.
In particolare, le modifiche sono volte a:
  • ricomprendere nell’ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali;
  • disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice;
  • prevedere un regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022.
Riduzione del capitale per perdite
A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2020, non si applicano le disposizioni del codice civile relative alla riduzione del capitale per perdite (3). Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (4).
La norma del Decreto è tesa ad evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi epidemiologica e verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa, ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile.
L’organo amministrativo, infatti, è tenuto a vigilare sull’andamento della gestione societaria e deve accertare prontamente il manifestarsi della perdita. Se non adeguatamente segnalato, il mancato accertamento della perdita può essere fonte di responsabilità per gli amministratori.
Principi di redazione del bilancio
Nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, è possibile operare una valutazione delle voci di bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza, cioè al 23 febbraio 2020. Il criterio di valutazione deve essere specificamente indicato nella nota integrativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. La disposizione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
Codice della crisi
Il Decreto dispone il rinvio integrale al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del DLgs n. 14/2019  (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).

mercoledì 8 aprile 2020

UTILIZZO DRONI PER FESTIVITÀ' DI PASQUA: OK DEL SINDACO

Informo che l'Amministrazione ha recepito la proposta avanzata il 24 marzo e protocollata a mezzo pec

Non appena arrivato il via libera di ENAC all’uso di droni per il temporaneo monitoraggio della rete viaria locale, ho proposto all'Amministrazione di PRENDERE IN CONSIDERAZIONE DI REPLICARE L’INIZIATIVA DEL COMUNE DI OPERA  MEDIANTE COINVOLGIMENTO DI PRIVATI CITTADINI

Oggi, oltre a ringraziare il Sindaco per aver dato ascolto all'ennesimo consiglio, sono convinto che le imminenti festività di Pasqua rappresentino un reale rischio che si possano generare comportamenti non in linea ai divieti impartiti.

L'ordinanza ENAC indica i dispositivi che possono essere utilizzati sia le modalità "per il contenimento dell’emergenza epidemiologica" fra i quali vi sono i droni.

Al di là delle questioni costituzionali e il comprensibile fastidio che si possa provare, credo che l'Amministrazione abbia fatto bene a recepire in suggerimento e - per quanto impopolare - sosterrò il Sindaco nella difesa di questo provvedimento TEMPORANEO che può sembrare eccessivo ma (come nel Comune di Opera sta producendo effetti positivi) risulterà UN OTTIMO DETERRENTE per gli ultimi furbetti che non rispettano le direttive  

NON POSSIAMO PENSARE DI NON PERDERE ALCUNE LIBERTÀ IN UN MOMENTO COME QUESTO.
Fino al 3 aprile e pertanto per un periodo limitato, la polizia locale potrà condurre i controlli "con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto con mezzi aerei di massa operativa al decollo inferiore a 25 kg".

Sono informato che già a Bussero ci sono stati Cittadini che hanno dato disponibilità 

Ancora grazie alla Giunta comunale, per aver dato seguito alla proposta.

cordiali saluti



Andrea Maggio  



CHIARIMENTI SULLA SITUAZIONE RSA MELOGRANO

INFORMO CHE HO PRESENTATO RICHIESTA CHIARIMENTI 

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Egr. Sindaco,

sono con la presente a chiederle cortemente di voler fornire allo scrivente informazioni di dettaglio - e in suo possesso - rispetto alla situazione interna al RSA Melograno a Cassina dè Pecchi.

Come Lei comprenderà, vi è leggittima apprensione rispetto all'emergenza CoronaVirus e alla condizione sanitaria interna alla struttura, riferita a pazienti e operatori.

Inoltre, Le chiedo se è informata rispetto al cambio (recente o imminente non saprei dirle) della Direzione della struttura. 

Nel rinnovarle buon lavoro, porgo 

Cordiali Saluti 

Andrea Maggio  

PESCIOLINO ROSSO - RETTE SOSPESE?

Egr. Sindaco,
la informo che resto in attesa - insieme ai molti Cittadini che vivono questa incertezza - di ricevere risposta rispetto alla richiesta del 26.03.2020.
In particolare, in considerazione dell'emergenza che di fatto sospeso le attività consiliari, mi vedo costretto a presentare alcune richieste per restare il più possibile informato e relazionarmi con la società e le costanti necessità emergenti.

Come le riferivo nella mia del 26/03 diversi genitori sollecitano risposte circa il comportamento da adottare nei confronti del servizio asilo nido PESCIOLINO ROSSO

Sappiamo che asili nido, come tutte le scuole di ogni ordine e grado, sono stati chiusi ma nonostante ciò si continua a predendere il pagamento regolare delle rette mensili.
A marzo, ad esempio, i piccoli non hanno frequentato nemmeno un giorno.
A mio avviso, come consigliato, si dovrebbe chiarire cosa ne sarà della retta, alcuni hanno pagato senza aver usufruito del servizio altri sono ancora incerti del comportamento rispetto ad un servizio sospeso.
Le chiedo di chiarire - come risposta alla presente o se preferisce pubblicamente - se i pagamenti sono sospesi ed eventualmente chiarire cosa devono fare i genitori che hanno già pagato.
Visto che l'ultimo decreto non ha effetti diretti ma occorre deliberare in proposito.
Cordiali Saluti

Andrea Maggio

martedì 7 aprile 2020

#MaggioNews - QUELLO CHE CONTA DAVVERO


Il dato più curioso di oggi è questo: sapevate che gli indici di gradimento dei leader politici di molti Paesi si sono impennati nell’ultimo mese?

È aumentata notevolmente la fiducia nei confronti di Angela Merkel, che ricordo - qualche mese fa - era data per finita e oggi i dati segnalano un incremento di 11 punti percentuali.

Tremenda. Legnosa, la ragazza.

Anche Macron sale 7 punti percentuali: onestamente era davvero sceso sotto la soglia e oggi è al 38%

Il "Peppino Nazionale?

Al di là della legittima preoccupazione di tutti, che si possa ammalare ed essere - come in Inghilterra Boris J - sostituito dal vice Premier (ci manca quello) Conte tocca quota 71% di gradimento.

Parliamo di ben +19 punti percentuali rispetto a febbraio. 

Mentre il Corriere della Sera attesta il suo indice di apprezzamento al 61%.

La sospensione dell'attività politica - causa emergenza e tutti i conseguenti motivi di causa maggiore - ha creato un clima positivo, un clima di sostanziale collaborazione istituzionale.

Al di là di qualche residuo istinto politico di alcuni Sindaci - che hanno ingenerosamente rivolto eccessive accuse alla sanità regionale - per il resto l'Italia vive in una bolla pacifica.

Continuerò a produrre azioni propositive

L'atteggiamento istituzionale e responsabile da parte di tutti - oltre a giovare al consenso di chi governa - sta favorendo di disputare questa partita con la fiducia che si possa (debba) vincere insieme.

E questo è ciò che importa

Andrea Maggio

COVID-19 – MISURE URGENTI

COVID-19 – MISURE URGENTI PER LE IMPRESE, I SETTORI STRATEGICI, LE ELEZIONI E LA GIUSTIZIA
Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di disciplina dei termini in tema di consultazioni elettorali e di giustizia (decreto-legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di disciplina dei termini in tema di consultazioni elettorali e di giustizia.
Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti.
1. Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti
Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.
In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia. Nello specifico:
le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.
Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.
Il Fondo – già ampliato dal decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18con 1,5 miliardi di euro – completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono con le eccellenze del Made in Italy la spina dorsale del nostro sistema produttivo.
È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.
Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, per migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale. L’intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.
L’obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

2. Misure per garantire la continuità delle aziende
Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. Tale intervento avviene: 
in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;
disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.
Accanto a queste due misure a protezione diretta della società se ne affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.
Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell’insieme, sono volte in questa fase a:
sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie).

3. Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria
Le norme approvate, al fine di rafforzare nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica: 
anticipano, con effetto immediato – e nelle more dell’attuazione del decreto attuativo –  l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l’altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
prevedono la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti;
estendono, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni extra-europee, l’ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all’Unione europeo, se superiori alla soglia di un milione di euro.
In materia di trasparenza finanziaria, si sono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 120 del TUF per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.

4. Misure fiscali e contabili
Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il Cura Italia.
Nel dettaglio:
IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;
ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate
La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio. 
È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.
Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali. 
Viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.
Si introducono norme sui farmaci compassionevoli” (i farmaci non ancora autorizzati), che prevedono l’esclusioneall’applicazione di imposte in caso di cessione gratuita.

saluti

ANDREA MAGGIO 

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Consigliere Comunale "Uniti per Cassina"

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