Nel
ringraziare i Cittadini, per le continue richieste di chiarimento inviatemi,
provo a fornire alcuni elementi utili a corredo della riflessione generale in
atto, rispetto al sistema di piste ciclabili.
Mi
riempie d'orgoglio questo coinvolgimento della Cittadinanza, che pur sapendo
del mio ruolo assai “marginale e ininfluente” (così definito dal Segretario del
PD Andrea Parma) in questa legislatura, probabilmente riconoscono sufficiente
credibilità e competenze nei miei racconti e spiegazioni.
Vi
chiedo di leggere questo scritto, in modo che sia chiaro a tutti, il come sia possibile
che alcuni provvedimenti sfuggano al vaglio sociale, sottraendosi all’opinione
pubblica.
Salto
per intero la vicenda della bocciatura del precedente Progetto viabilistico del
centro, bocciato dai Cittadini attraverso 2100 firme, in quanto è storia nota.
Oggi
mi interessa parlare, di un aspetto che (ho saputo) nemmeno i Consiglieri di
maggioranza che sostengono sistematicamente il Sindaco, conoscono.
Alcuni
di loro leggono il mio blog, speriamo serva a qualcosa. Dubito.
Intanto
va detto che il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione “LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI CASSINA DE’ PECCHI” è stato approvato con determinazione registro generale n. 551 del 20/07/2016
Il
Progetto, Studio Netmobility di Verona – giusto per comprendere – è stato redatto
da un Ingegnere dello Studio Netmobility (Verona), con il quadro economico
complessivo di € 123.000
Nel
caldo afoso di luglio, con la medesima determinazione n. 551/2016 è stato dato
avvio ad una gara d’appalto per l’individuazione dell’esecutore dei lavori
mediante una procedura negoziata su invito ai sensi dell’articolo 36 del D.lgs.
n. 50/2016
Ecco
che ad ottobre, precisamente il lunedì 3, con la determinazione 757 del 03/10/2016 le opere sono state aggiudicate all’Impresa Sangalli
s.p.a. con sede legale in Mapello a seguito
di
un ribasso del 27,10%;
Il
quadro economico successivo all’aggiudicazione dei lavori del totale da 123.000
€ si abbassa a € 106.381,94;
In
data 11/11/2016 repertorio n. rep. 57 è stato
sottoscritto il contratto d’appalto;
Ecco che con prot. 3514 del 10/02/2017 è stata depositata agli atti una perizia
supplettiva di variante
Come ben
sanno tutti i professionisti della materia, durante la fase realizzativa di un
progetto si può verificare la necessità di ricorrere a delle modifiche rispetto
alla situazione di partenza: sia in aggiunta che in diminuzione rispetto
all’opera originaria.
Per
esperienza, molto più facile la prima delle due.
Il nuovo quadro economico – successivo alla
perizia supplettiva di variante – ha modificato il quadro economico e la sola
voce relativas all’IMPORTO LAVORI è diventato € 99.712.94.
Una
manciata di euro e saremmo arrivati ai fatidici € 100.000.
Saremmo
arrivati, ma niente, 99.712,94 è leggermente sotto.
Ora,
ai sensi dell’art. 128 del D.lgs. 12 aprile
2006 ,
n. 163 e
s.m.i.
(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), poi sostituito col d.lgs 50 del 2016, l’attività di
realizzazione
dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro si
svolge
sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali
che
le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano <<…nel rispetto
4 dei documenti programmatori
e della normativa urbanistica, unitamente
all'elenco dei lavori da
realizzare nell'anno stesso>>.
I
programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici sono inseriti
espressamente
tra gli atti di competenza del Consiglio ai sensi dell’art. 42 lett.
b)
del D.lgs. 18 agosto 2000 , n. 267 e costituiscono
documenti allegati al
bilancio
di previsione a norma dell’art. 172 lett. d) del TUEL.
Ma
non stiamo – ovviamente – parlando di Cassina dè Pecchi, perché da noi l’importo
lavori si ferma a € 99.712,94 e non supera i €100.000.
In
sostanza, in qualsiasi altro Comune, con il programma triennale e i suoi
aggiornamenti annualivengono preventivamente individuate le opere pubbliche che
gli enti intendono
realizzare
nel triennio di riferimento, con indicazione delle relative priorità, al
fine
di razionalizzare e pianificare le risorse disponibili.
Questo
lì espone – in forza di una maggiore trasparenza – all’opinione pubblica e al
dibattito consigliare.
Il
comma 9 dell'art. 128 del D.lgs. n. 163/2006 prevede che l'elenco
annuale
predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato
unitamente
al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o
sul
bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle
Regioni
a statuto ordinario o di altri enti pubblici.
Viene
espressamente riaffermata, quindi, la regola della stretta
connessione
fra programmazione finanziaria e redazione degli aggiornamenti
annuali
del programma triennale redatto dalle singole amministrazioni.
Il
legislatore ha posto un limite quantitativo all’obbligo di inserimento
nel
piano triennale, che prevede discussione in Consiglio Comunale e confronto con
i Cittadini, per lavori inferiori a 100.000 euro.
E
infatti, il caso ha voluto, che il contestato intervento “si sia fermato a
pochi euro” dalla soglia dei € 100.000
CHIAMATELO MIRACOLO, o come preferite, MA SE FOSSE ARRIVATO IL NUOVO PROGETTO IN CONSIGLIO COMUNALE (inserito nel programma triennale) I CITTADINI AVREBBERO POTUTO MANIFESTARE CRITICITA' PER TEMPO.
EVITANDO perlomeno TUTTE LE CRITICITA' E SUCCESSIVI PERFEZIONAMENTI.
Andrea Maggio
CHIAMATELO MIRACOLO, o come preferite, MA SE FOSSE ARRIVATO IL NUOVO PROGETTO IN CONSIGLIO COMUNALE (inserito nel programma triennale) I CITTADINI AVREBBERO POTUTO MANIFESTARE CRITICITA' PER TEMPO.
EVITANDO perlomeno TUTTE LE CRITICITA' E SUCCESSIVI PERFEZIONAMENTI.
Andrea Maggio
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