domenica 12 novembre 2017

TARI: ERRORI DI CALCOLO?

 
Era inevitabile, che rispetto all'argomento vi fosse confusione.


Non tutti i Cittadini dispongono delle informazioni tecniche per affrontare queste situazioni, il mio umile tentativo è quello di fornire ulteriori elementi per falicitarne la comprensione.


Come ho avuto modo di annunciare venerdì, dopo che il Ministero dell’Economia ha riconosciuto illegittimità dell’operato di molti Comuni italiani nel calcolare la Tari sulle pertinenze di casa (ad esempio box auto e cantine) occorre sapere se anche il nostro Comune è interessato da questo fatto grave.
 
Per questo, abbiamo protocollato una richiesta chiarimenti, speriamo arrivino presto, nel peggiore dei casi in apertura del prossimo Consiglio Comunale previsto per il 14 novembre.
 
In giro per l'Italia, nei Comuni dove questi errori di calcoli si sono verificati, le associazioni di tutela dei consumatori si stanno muovendo per far ottenere ai cittadini la restituzione delle maggiorazioni illegittime.
 

 
Lo scandalo della Tari sulle pertinenze della casa, gonfiata illegittimamente dai Comuni, è esplosa anche nel Comune di Milano e dopo la rivelazione del sottosegretario all’Economia nel corso di una interrogazione parlamentare di qualche giorno fa, è arrivata da parter del Governo l'ammissione che l’operato di moltissime Amministrazioni è fuorilegge.

 
Intanto va detto che la Tari è l’ultima versione della tassa sui rifiuti, introdotta con la legge di bilancio 2014 (e applicata a partire dal 1° gennaio 2015). In precedenza si chiamata Tares e prima ancora Tia. È disciplinata da una legge nazionale e da regolamenti comunali che stabiliscono le aliquote.


A dover pagare la Tari è chi vive nell’immobile: quindi, in caso di affitto, è l’inquilino e non il proprietario di casa a dover versare l’imposta.
 
Tale imposta si calcola sugli immobili e in particolare è dovuta su:
locali ossia le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati;

 
aree scoperte: si tratta delle superfici prive di edifici o di strutture edilizie, di spazi circoscritti che non costituiscono parte integrante del locale adibiti a qualsiasi uso che producono rifiuti urbani e assimilati.

 
La Tari non si applica invece su:
aree scoperte di pertinenza o accessorie a civili abitazioni: ad esempio, balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi;

 
aree scoperte di pertinenza o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;

 
aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. Ma la parte più delicata e complessa è relativo al sistema di calcolo e occorre precisare che la Tari si compone di due voci:

 
la «quota fissa», che viene collegata alla dimensione dell’appartamento. La tariffa della Tari viene così moltiplicata per i metri quadrati dell’immobile. Tanto più è grande la casa tanto più si paga a titolo di rifiuti; in questo calcolo finiscono anche le pertinenze coperte come garage, soffitte, cantine;

 
la «quota variabile» che dipende invece dal numero delle persone che abitano nell’appartamento. Questa quota deve essere calcolata una sola volta, sulla base di quanti sono gli occupanti dell’immobile in sé considerato, comprese quindi le pertinenze. Dunque, se una casa ha un garage o una cantina pertinenziale, la quota variabile va applicata una sola volta perché le persone che vivono nell’appartamento e utilizzano la pertinenza sono sempre le stesse.
La questione che sta tenendo banco in questi giorni e per la quale abbiamo chiesto chiarimenti è rispetto al fatto che Comuni stanno eseguendo un’illegittima moltiplicazione degli importi della Tari applicando la quota variabile dell’imposta tante volte per quante sono le pertinenze dell’immobile.

 
Occorre capire come stia procedendo il nostro Comune, visto che se l’appartamento ha un garage (o una cantina) o meno, il numero degli occupanti dell’immobile è sempre lo stesso; pertanto, la quota variabile dovrebbe essere sempre una e non tante quante sono le pertinenze.
 
Sono errori che dove commessi hanno generato aumenti significativi, una famiglia di 4 persone che ha un appartamento di 100 mq, con un garage di 15 mq e una cantina di 10mq dovrebbe pagare 391 euro all’anno a titolo di Tari, invece ne paga 673 (con un aumento del 72%).
 

 
L’avviso di pagamento della Tari deve contenere il riepilogo dell’importo da pagare e il dettaglio delle somme, indicando l’immobile (con i dati catastali: foglio, particella, sub), la superficie tassata, il numero degli occupanti, la quota fissa e variabile distinta per ogni unità immobiliare.


 
La quota variabile deve essere presente solo per l’abitazione, non anche per le eventuali pertinenze.
 
Spero vivamente che il nostro Comune stia - a differenza di molti altri - operando correttamente.

 
Purtroppo, la Tari gonfiata è il perfetto esempio di come, in materia di rifiuti, regni la totale anarchia tra i Comuni italiani che spesso, con i loro regolamenti, violano la "legge cornice" dello Stato.

 
Non sono soggetti a tassazione sui rifiuti i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per: 1) la loro natura; 2) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati; 3) o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno.

 
E non servono molte parole per sostenere che un locale adibito a garage non può ritenersi, di per sè, improduttivo di rifiuti solidi urbani.
Un Saluto.
Andrea Maggio

Nessun commento:

Powered By Blogger

Consigliere Comunale "Uniti per Cassina"

Chiunque è benvenuto e invitato ad esprimere opinioni...nel rispetto di chi scrive e di chi legge

Archivio blog