Ci
siamo.
Ecco
quanto vi avevo anticipato.
La
priorità della Giunta comunale è stata l'istituzione di un
Ufficio di supporto agli organi di direzione politica,
approvandone la spesa per due annualità (più di 70.000 €).
In
particolare, la nuova assunzione nello Staff del Sindaco, si occuperà di comunicazione.
MA
E' DAVVERO UNA PRIORITA' PER IL PAESE??
Con
deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 2/08/2019 è stato
integrato il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale del Comune
di Cassina de’ Pecchi per il triennio 2019-2020
E
la Giunta ha deciso che fosse importante prevedere l’assunzione,
per l’anno 2019, di un Istruttore Direttivo da assegnare
all’Ufficio di Staff del Sindaco, categoria giuridica D, posizione
economica D1, con rapporto di lavoro a tempo determinato ex art. 90
del D.Lgs. 267/2000;
Con
successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del
2/08/2019 si è provveduto alla
costituzione dell’Ufficio di Staff del Sindaco per supporto
all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo delle
comunicazioni all'esterno e di cura delle relazioni con organismi
sovracomunali;
Inutile
spiegare l'inopportunità della scelta del momento, assumere una
figura non indispensabile come quella a capo dello Staff del
Sindaco, è una spesa superflua che
stride con i tagli appena approvati - con la recente
variazione di Bilancio - alla spesa corrente utile (manutenzione
caldaie, estintori, illuminazione pubblica ecc) e quella
indispensabile ai servizi delle Politiche Sociali.
Chi
dice non è vero gioca con la semantica, lo
sostiene solamente perchè - alle spese relativi si servizi sociali
(oggetto di variazione in riduzione) - somma altre spese, che
sicuramente non sono rivolte ai Cittadini ma piuttosto al
consolidamento dell'apparato burocratico del comparto di riferimento.
Per
questa nuova assunzione - che in Consiglio Comunale era stata
annunciata - mi aspettavo un inserimento di una
figura ex art. 110 (come fece Mandelli con il pisano a capo
dell'ufficio tecnico) ma invece la Giunta fa sapere che "...intende
avviare procedura pubblica con valutazione comparativa dei curricula
professionali".
Una
selezione - a mio umile parere - molto particolare visto che negli
atti pubblici approvati si da atto che "...la valutazione dei
curricula e dei titoli ivi indicati provvederà il Sindaco, che, ai
sensi delle vigenti norme legislative, individuerà con propria
disposizione “intuitu personae” il candidato cui conferire il
predetto incarico"
Lo
stesso “intuitu personae” - speriamo migliore - che ebbe il
Sindaco Madelli nel selezionare, i contratti fiduciari.
Diciamo,
per onestà, che assumendo con contratto ex 110 l'ex Sindaco scelse di
gettare la maschera, mise da parte l'ipocrisia "...di
predisporre l'avviso di selezione concernente il reclutamento tramite
procedura pubblica comparativa di n. 1 dipendente a tempo pieno e
determinato, da inquadrare nella categoria professionale D, posizione
economica D1...".
Ma
domanda è: perché il Sindaco in Consiglio ha parlato di un incarico
fiduciario, ma sceglie di pubblicare un bando per provvedere ad una
selezione ove formalmente (ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs.
267/2000) tutti hanno la possibilità di vincere ma così non è...?
La
risposta è tutta nell'art. Art. 90 - Uffici di supporto agli
organi di direzione politica
1.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può
prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del
sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli
assessori, per
l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro
attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero,
salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari,
da collaboratori
assunti con contratto a tempo determinato,
i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono
collocati in aspettativa senza assegni.
2.
Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale degli enti locali.
3.
Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma
2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti
collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo
dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività
collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
3-bis.
Resta fermo il
divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in
cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico,
prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a
quello dirigenziale”.
Disaggreghiamo
le indicazioni dell’articolo in esame, per evidenziare quello che
dispone, insieme, anche e soprattutto, a quello che non disciplina
.
L’articolo
90:
1. non
richiede espressamente alcuna prova selettiva;
2. non
richiede espressamente specifici titoli di studio;
3. non
richiede espressamente specifica esperienza professionale;
4. non
richiede espressamente particolari contenuti del curriculum;
5. non
richiede espressamente vi sia una verifica preventiva dell’assenza
di professionalità nell’ambito dell’ente;
6. non
pone alcun limite alla possibilità di inquadrare i destinatari degli
incarichi, i cui contratti possono, pertanto, classificarli dalla
categoria A fino alla dirigenza;
7. non
pone espressamente alcun limite alla retribuzione;
8. non
richiede espressamente alcuna particolare motivazione sulla scelta
del destinatario.
Serve – come riportato in delibera – intuito
ps
– chiudo scrivendo due righe in più, per chi non crede allo
scrivente:
- Cap./Art. 244 Descrizione RETRIBUZIONE PERSONALE ART. 90 D.LGS.
267/2000 ANNO 2020 Creditore DIPENDENTI DIVERSI Importo € 30.906,00
- Cap./Art. 245 Descrizione ONERI PERSONALE ART. 90 D.LGS. 267/2000 ANNO 2020 Creditore INPS – ONERI PER STIPENDI Importo € 6.283,00
- Cap./Art. 246 Descrizione IRAP PERSONALE ART. 90 D.LGS. 267/2000 ANNO 2020 Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP PER STIPENDI Importo € 1.929,00
- Cap./Art. 244 Descrizione RETRIBUZIONE PERSONALE ART. 90 D.LGS. 267/2000 ANNO 2021 Creditore DIPENDENTI DIVERSI Importo € 30.906,00
- Cap./Art. 245 Descrizione ONERI PERSONALE ART. 90 D.LGS. 267/2000 ANNO 2021 Creditore INPS – ONERI PER STIPENDI Importo € 6.283,00
- Cap./Art. 246 Descrizione IRAP PERSONALE ART. 90 D.LGS. 267/2000 ANNO 2021 Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP PER STIPENDI Importo € 1.929,00
Circa 70.000 euro, 2 annualità.
Torneremo sull'argomento.
Andrea Maggio

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