Considerato che la disciplina dei velocipedi è stata oggetto di numerosi interventi normativi, ritengo utile evidenziare le novità introdotte, al fine di evitare di incorrere in problemi di sorta con la PL.
A questo proposito, chiederò al Comune di Cassina di uscire dall'inerzia in cui è precipitata la questione viabilistica locale (purtroppo non abbiamo referenti politico-amministrativi consapevoli di una materia complessa come quella viabilistica, forse il Sindaco ha prontamente delegato un Consigliere alla viabilità, ma non è sufficiente)
Proverò ad offrire il mio contributo (non sempre viene percepito positivamente) e tenterò di suggerire al nostro Comune un bel lavoro a vantaggio della comunità.
Intanto vorrei inquadrare il contesto nel quale servirà muoversi, che prima di ogni cosa necessità di informazione, conoscenza da parte di utenti/cittadini.
Al fine di inquadrare interamente la disciplina, bisogna necessariamente richiamare una serie di disposizioni:
- Art. 50 cds (definizione di velocipedi);
- Regolamento UE n.168/2013 (omologazione veicoli a due o tre ruote e quadricicli);
- Una serie di indicazioni ministeriali, ed in particolare la Circolare del MIT del 2018;
- Leggi di Bilancio del 2020 e 2021.
Premesso quanto sopra, rientrano nella categoria di velocipedi, i veicoli con due o più ruote:
- A propulsione esclusivamente muscolare;
- Le biciclette a pedalata assistita dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare;
- Monopattini elettrici (Legge di Bilancio 2020)
L’art. 1 comma 698 della Legge di Bilancio 2021 “Al fine di incentivare l'uso di cargo bike a pedalata assistita nel trasporto merci urbano" all'articolo 50, comma 1 cds ha aggiunto il seguente periodo:
"I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un PULSANTE che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h."
Tale sistema (cd. soft start o walk assist) è attivabile con la pressione continuativa di un apposito tasto
Pertanto:
- Considerato che “Nel caso in cui il motore elettrico supplementare sia efficace anche per la trazione, oltre che per la propulsione, i veicoli di che trattasi, dovranno considerarsi, ai fini della circolazione, assimilati ai ciclomotori con i conseguenti obblighi, dettati dalle vigenti norme di circolazione.”
- Quando il veicolo non è considerato “velocipede a pedalata assistita” bensì “ciclomotore”, nel verbale di constatazione specificheranno che era dotato di pulsante o acceleratore che veniva utilizzato senza la pedalata per la circolazione e non solo per la partenza da fermo.
Controllate che sia descritta anche in quale circostanza vi hanno fermato (es. posto di blocco o affiancamento) (superamento dei 6 km/h?)
RISPETTO ALLA MOBILITA' CICLABILE
Intanto occorre precisare che la Legge n.120, 11 settembre 2020 ha introdotto importanti modifiche a numerose norme del Codice della Strada, e tra questi il legislatore si è dedicato allo sviluppo della Mobilità Ciclabile, apportando nuove garanzie alla circolazione dei velocipedi.
Considerati i numeri crescenti dei sinistri in cui risultano coinvolti i velocipedi (dato nazionale) è opportuno che noi tutti si presti attenzione su importanti novità introdotte, in modo da conoscere bene comportamenti e responsabilità.
Non so a chi possa interessare, ma è argomento rilevante, sicuramente lo è per noi amministratori perché la nuova disciplina ha introdotto nuove definizioni stradali nonché una nuova categoria di strada
- STRADA URBANA CICLABILE: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi;
- CASA AVANZATA: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di
arresto per tutti gli altri veicoli;
- CORSIA CICLABILE: parte longitudinale della carreggiata, posta “di norma” a destra, delimitata
mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta, dal simbolo del velocipede;
- CORSIA CICLABILE PER DOPPIO SENSO CICLABILE: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede: è richiesta segnaletica orizzontale e verticale.
Queste le definizioni, ora le modifiche apportate ad una serie di norme di comportamento.
All’Art. 145 cds (precedenza) sono stati introdotti due nuovi commi:
- Comma 4-bis: I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio (pertanto NON su qualunque strada!!);
- Comma 4-ter: Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili (alle intersezioni, salvo diversa segnalazione, i velocipedi hanno la precedenza nei confronti degli altri veicoli ANCHE SE ESSI PROVENGONO da destra)
- All’Art. 148 cds (sorpasso) è stato introdotto un nuovo comma:
- Comma 9-bis: Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso.
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