domenica 7 novembre 2021

URBANISTICA: SALVA l’AUTORITÀ DEI COMUNI

Anche oggi che è giornata di Derby (Sacra nella liturgia di “casa Maggio”) mi tocca commentare importanti sviluppi su un tema di grande importanza 

La Corte Costituzionale ha - finalmente - sbloccato i bonus lombardi per la rigenerazione urbana, con una sentenza che ha dichiarato incostituzionale la modifica del 2019 alla legge sul governo del territorio.

Sorvolo sull’incapacità di qualche Amministratore di ideare un paese e applicare ogni procedura utile per realizzare uno sviluppo utile e reale, oggi viene restituita una verità a lungo messa in discussione.

Sorvolo anche sulla questione rigenerazione, perché il presente post ha altri obiettivi 

Semplicemente - come sempre ho detto sin dalle feroci diatribe locali avvenute nel “caldo” 2013 -  era alterata la funzione pianificatoria dei comuni.

Quando si parla di pianificazione, la REGIONE - e proviamo ad esser chiari una volta per tutte - deve comprendere che serve (seppur in un quadro collaborativo e di raccordo regionale, va bene, nell’ottica di un urbanistica partecipata) rispettate le previsioni urbanistiche dei Comuni.

Ricordo quanti insorsero quando nel z013 (intervista) lo dissi a chiare lettere “…abbiamo garantito il confronto per quanto concerne la compatibilità del documento di piano con il PTR (art. 13, comma 5, primo periodo).e la valutazione di compatibilità regionale anche se l’obbligo di trasmissione e di assoggettamento alla procedura di compatibilità con il PTR riguarda esclusivamente i Comuni interessati, anche solo parzialmente, dalle previsioni del PTR relative alla “realizzazione di prioritarie infrastrutture e di interventi di potenziamento ed adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità” oppure dalle previsioni del PTR “inerenti all’individuazione dei principali poli di sviluppo regionale e delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale, espressamente qualificate quali obiettivi prioritari di interesse regionale o sovraregionale” (art. 20, comma 4, della L.R. n.12/2005)”. Quindi gli orientamenti che la Regione ha voluto esprimere non costituiscono alcun vincolo per il Comune …” 

Oggi mi tolgo il sassolino dalla scarpa: peccato passino sempre molti anni prima d che si concretizzi l’occasione.

Quindi i Comuni continuano a detenere l’autorità (anzi sovranità) pianificatoria, fatto salvo il rispetto della compatibilità fra i differenti documento urbanistici (PTCP E PTR) 

Chiudo dicendo che per ciò che concerne la legge della Lombardia sul recupero degli immobili abbandonati e/o degradati, va avanti (seppur con alcune correzioni) 

In tal modo risultano legittime e quindi sbloccate le previsioni del 2021 sul patrimonio edilizio dismesso con criticità, aprendo una grande opportunità alla rigenerazione urbana. 

Spetta ora ai comuni deliberare entro il 31 dicembre gli ambiti eccezionalmente esclusi dagli incentivi.

Si tratta di una opportunità importante per alcune Amministrazioni.

Nel censurare una norma - poi corretta - che concedeva un premio di cubatura bypassando di fatto i comuni, la Consulta ha difeso principi importanti sul “….potere dei Comuni nell'uso del proprio territorio, mettendo dei limiti alla competenza legislativa regionale in materia urbanistica”. 

Il principio è sempre lo stesso: la Regione non ha potere impositivo sui Comuni, l’autonomia degli EELL passa attraverso la facoltà di organizzarsi e urbanizzarsi 

La Regione non imponga volumetrie e premialità, spingendo lo sviluppo oltre il necessario e sia attribuita la possibilità di influire sul governo del proprio territorio e sull'applicazione degli incentivi.

Giustizia è fatta

_AM_ 


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Consigliere Comunale "Uniti per Cassina"

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