- sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria dei giovani;
- favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori;
- sostenere, in particolare, il lavoro femminile.
Family Act: princìpi guida per tutte le riforme
Il Governo, nell'emanazione dei decreti delegati deve attenersi ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
assicurare l'universalità e la progressività dei benefìci economici per i nuclei familiari con figli a carico;
promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi, favorendo l'occupazione femminile e agevolando l'armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e l'equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori;
incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito e favorire fiscalmente le donne che rientrano al lavoro, in particolare dopo la maternità;
affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall'imposta sul reddito in relazione alle spese sostenute dalle famiglie ovvero attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolati allo scopo;
prevedere misure per favorire l'accesso e l'individuazione dei servizi offerti alle famiglie.
Tali misure, da adottare in sinergia con le associazioni familiari maggiormente rappresentative, dovranno essere attuate considerando eventuali disabilità delle persone del nucleo familiare.
Nell'attività di riordino, il Governo dovrà infine valutare di abolire o modificare le attuali misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità, a garanzia delle risorse finanziarie disponibili.
Family Act: misure di sostegno all'educazione dei figli
Entro un anno dall'entrata in vigore del Family Act il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli.
In particolare, le disposizioni governative dovranno garantire una rete diffusa su tutto il territorio nazionale di servizi socio-educativi per l'infanzia e per l'adolescenza e prevedere contributi a copertura delle rette per la loro frequenza o per l'introduzione di servizi di supporto, anche individuale, presso le rispettive abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a 6 anni.
Dovranno essere previste contributi per le spese sostenute:
- per i figli con disabilità;
- per viaggi di istruzione, iscrizione annuale, abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva nonché alla frequenza di corsi di lingua straniera, di arte, di teatro e di musica;
- per acquisto di libri di testo e no, di biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati ai figli a carico che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado e che non beneficiano di altre forme di sostegno per l'acquisto di materiale didattico.
Il Governo dovrà prevedere benefìci fiscali aggiuntivi come welfare aziendale nelle forme individuate dalla contrattazione collettiva aziendale per l'educazione e la formazione dei figli nonché per la tutela della loro salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi.
Family Act: congedi parentali, di paternità e di maternità
Entro 2 anni dall'entrata in vigore del Family Act il Governo dovrà riformare la disciplina relativa ai congedi parentali e di paternità, nel rispetto di due punti fermi: l'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 e l'articolo 42 del T.U maternità, fatte salve disposizioni di maggior favore.
La riforma dovrà prevedere, per i genitori lavoratori, la possibilità di fruire dei congedi parentali fino al compimento di un'età del figlio in ogni caso non superiore a 14 anni e stabilire un periodo minimo, non inferiore a 2 mesi, di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio nonchè l'estensione della disciplina ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, garantendo modalità di gestione più flessibili
Ai genitori lavoratori si dovrà riconoscere la possibilità di usufruire, previo preavviso al datore di lavoro, di un permesso retribuito, di durata non inferiore a 5 ore nel corso dell'anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli.
Il Governo dovrà inoltre prevedere:
un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata significativamente superiore rispetto a quella prevista a legislazione vigente;
l'aumento dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità;
il riconoscimento del congedo di paternità a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore;
il congedo di paternità non subordinato all'anzianità lavorativa e di servizio;
un ragionevole periodo di preavviso al datore di lavoro per l'esercizio del diritto al congedo di paternità;
il diritto al congedo di paternità a parità di condizioni per i lavoratori pubblici e privati;
l'estensione del congedo di paternità ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.
Family Act: lavoro femminile e conciliazione vita e lavoro
Entro 2 anni dall'entrata in vigore del Family Act il Governo dovrà prevedere il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e la condivisione della cura e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.
La riforma dovrà riconoscere, in particolare, incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che, ai fini dell'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedono modalità di lavoro flessibile con facoltà dei lavoratori di chiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino dell'originario regime contrattuale.
Si dovranno inoltre prevedere agevolazioni, anche di natura contributiva, a favore delle imprese per le sostituzioni di maternità, per il rientro delle donne al lavoro e per le attività di formazione ad esse destinate nonchè il rifinanziamento del Fondo per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata.
A sostegno del lavoro femminile poi, si dovrà prevedere che una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sia riservata all'avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni.
Family Act: formazione dei figli e autonomia finanziaria dei giovani
Entro due anni dall'entrata in vigore del Family Act il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e per il conseguimento dell’autonomia finanziaria da parte dei giovani.
Si dovranno prevedere per esempio detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie relativamente al contratto di locazione di abitazione per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari o agevolazioni fiscali per la locazione dell’immobile adibito ad abitazione principale o per l’acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie ovvero ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a promuovere l’autonomia, anche abitativa, dei figli maggiorenni dalla famiglia d’origine.
La riforma dovrà inoltre prevedere agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all’innovazione, alla digitalizzazione e all’auto imprenditoria in favore di giovani di età inferiore a 18 anni.
Family Act sostegno delle responsabilità familiari
Entro un anno dall'entrata in vigore del Family Act il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi per sostenere e promuovere le responsabilità familiari in particolare favorendo, nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal PNRR, la diffusione di centri e di servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori, anche mediante attività di mediazione familiare.
Infine, l'articolo 7 del disegno di legge in argomento definisce il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi e l'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie.
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